STATUTO

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Art. 1

E’ costituita “L’Associazione DELLE BOTTEGHE” di Cologno al Serio nata il 26 Febbraio 2009, con sede legale Piazza Vittorio Emanuele 18 C.F. 93038870163.

Art. 2.

L’Associazione non ha scopi di lucro ed è indipendente dai partiti politici.

Art.3

L’Associazione si prefigge di tutelare, salvaguardare e promuovere l’attività degli associati purché in regola con le norme di legge che disciplinano la loro attività. A tal fine nominerà propri rappresentanti in tutti gli organismi comunali in cui è prevista la partecipazione delle categorie associate.

Art. 4

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, nel Comune di Cologno al Serio, sono titolari di azienda che opera nel campo commerciale o ne sono delegati a rappresentanza, sono escluse grandi strutture commerciali.

L’adesione avviene presentato domanda di iscrizione sull’apposito modulo e dopo il parere positivo del Comitato.

Per ogni impresa aderente all’Associazione è prevista un solo socio rappresentante.

Art. 5

Il socio sottoscrivendo la domanda di adesione si impegna a:

1. Presenziare alle riunioni, alle iniziative organizzate e partecipare attivamente alla vita dell’Associazione

2. Rispettare le norme statutarie e le decisioni assunte dagli organismi in esso previsti

3. Operare per la tutela e il rafforzamento dell’immagine dell’Associazione

4. Versare la quota associativa annuale

5. Il socio non ha l’obbligo di aderire economicamente alle iniziative proposte dal Comitato

6. Tutte le iniziative proposte dai singoli saranno prima discusse e deliberate dal Comitato

Art. 6

La qualità di socio cessa per:

1. Dimissioni purché sia data comunicazione scritta prima dalla scadenza dell’anno solare

2. Cessazione dell’attività

3. Espulsione, su proposta del Comitato

4. Morosità del pagamento delle quote associative

Art.7

Sono organi dell’Associazione:

1. L’Assemblea dei Soci

2. Il Comitato

3. Il Presidente

3. Il Vicepresidente

4. I Consiglieri

Art.8

L’Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote e iscritti da almeno un mese.

L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’Assemblea viene convocata dal Comitato almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali. Può essere convocata ogni qualvolta il Comitato lo tiene necessario, o ne venga fatta richiesta scritta e presentata al Comitato da parte di 1/3 degli associati. Nell’Assemblea le delibere vengono approvate per alzata di mano, con la maggioranza semplice dei voti ( 50% +1 dei presenti ).

Art.9

All’Assemblea compete:

1. L’individuazione degli obiettivi da perseguire e dei programmi delle attività

2. L’elezione dei membri del Comitato con un minimo di 9 membri ed un massimo di 15

3. L’approvazione di contributi straordinari, e dei bilanci presentati dal Comitato

4. La modifica dello statuto

5. Lo scioglimento dell’Associazione

Art.10

Il Comitato è l’organo decisionale dell’Associazione. Il Comitato resta in carica 3 anni, in caso di cessazione dalla carica di uno dei suoi membri, il consiglio può optare per la sostituzione e quindi l’inserimento di nuovi membri fino ad un massimo

di un terzo dei membri eletti.

Al Comitato compete:

1. L’elezione del Presidente

2. L’elezione di 4 Consiglieri,fra i quali sarà nominato il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere

3. L’approvazione delle quote associative

4. L’approvazione di nuove proposte presentata dai singoli associati

5. L’approvazione delle proposte presentate da Enti presenti sul territorio

6. La proposta di espulsione dei soci che vengano meno a uno o più punti dell’articolo 5

Art.11

Il Comitato si riunisce a scadenza mensile nell’arco dei 12 mesi e i suoi membri hanno l’obbligo di presenziare ad almeno 2/3 degli incontri. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti del Comitato o sono presenti il Presidente e i Consiglieri. Il Comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza limitazioni fatta eccezione per quanto di competenza dell’Assemblea.

Nell’Assemblea le delibere vengono approvate per alzata di mano, con la maggioranza semplice dei voti ( 50% +1 dei presenti ).

Art.12

Il Presidente rappresenta l’Associazione e ne assume la legale rappresentanza; presiede l’Assemblea dei soci e il Comitato.

Dura in carica per 3 anno e cura l’esecuzione non che la presentazione agli associati di quanto viene deliberato dall’Assemblea e dal Comitato. Il presidente non può ricoprire cariche politiche ed amministrative durante il proprio mandato.

Art.13

Il vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce assumendo tutte le funzioni.

Art.14

I Consiglieri sono il punto di riferimento del Comitato e ricoprono incarichi di gestione e organizzazione.

Ai Consiglieri compete:

1. La gestione ordinaria dell’Associazione,

2. La conservazione dei documenti contabili e dei verbali

3. La stesura dei verbali delle riunioni del Comitato e dell’Assemblea

A Essi potranno essere affidati altri compiti su delega del Comitato o del Presidente.

Art.15

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

1. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

2. Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti

Art.16

Le entrate delle Associazione sono costituite:

1. Dalle quote di adesione e dai contributi degli associati

2. Dall’utile derivante dalle somme di denaro depositate

3. Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale

Art.17

L’esercizio finanziario si chiude il 31 Gennaio di ogni anno, e verrà presentato in Assemblea con i soci il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art.18

I membri del Comitato dovranno avvisare o giustificare l’assenza alle sedute dell’organismo a cui appartengono.

Art.19

La durata dell’Associazione è di 10 anni, tale durata potrà essere prorogata dai soci.

Art.20

L’Associazione può essere sciolta su delibera dell’Assemblea con la maggioranza di due terzi dei voti dei soci iscritti. In tal caso l’Assemblea dovrà nominare 2 o più liquidatori e decidere a chi destinare le eventuali eccedenze di bilancio.

Art.21

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme di leggi vigenti in materia.


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